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Il delitto di adescamento online di minori nell’ordinamento italiano

Aggiornamento: 1 ott

Con il termine child-grooming s’intende l'adescamento di minori: grooming, infatti, deriva dal verbo inglese to groom che significa prendersi cura di una persona, preparandola o allenandola sia fisicamente che psicologicamente per un particolare scopo che, in questo specifico caso, consiste nella produzione di materiale pedopornografico oppure il fine di abusare o sfruttare il minore.

Il grooming, dal punto vista letterale, indica «il gesto di accarezzare il pelo», che gli animali si scambiano per igiene o affetto: infatti, in etologia, questo termine serve per indicare un comportamento di cura e accudimento mediante il quale gli scimpanzé, e altri primati come il bonobo, puliscono la pelliccia dei propri simili dai parassiti. Ed è proprio per questo motivo che la parola grooming viene utilizzata per descrivere il processo in cui gli adulti cercano di adescare e instaurare una relazione con i minori, spesso utilizzando regali o favori per guadagnarsi la loro fiducia.

Questo termine viene utilizzato anche in altri ambiti della letteratura oltre che nell’etologia: si passa dalla criminologia, sociologia, psicologia, fino alla letteratura penalistica, ma fu Anna Salter, studiosa americana, ad averlo adottato per la prima volta nell’ambito delle scienze psicologiche per descrivere i metodi di manipolazione psicologica adottati per selezionare, coinvolgere e mantenere in una situazione di abuso sessuale e di sfruttamento vittime minori di età.

Una definizione universalmente condivisa di child-grooming, però, non è stata ancora concepita, nemmeno a livello giuridico-penale: infatti nessuna delle definizioni elaborate dagli studiosi nel corso degli anni riescono a cogliere l’adescamento dei minori nella sua totalità e, soprattutto, non riescono a inglobare tutte le fasi in cui si articola questo fenomeno. Questo succede a causa di alcuni ostacoli che si presentano in riferimento a questo nuovo e criminoso fenomeno: il primo lo si può rinvenire nel fatto che alcune fasi sono, in realtà, lecite, e, addirittura, fanno parte del normale sviluppo dei rapporti sociali tra adulti e minori e tra minori stessi. Quello che le rende, invece, illecite sono, molto spesso, gli scopi che vengono perseguiti.

A questo si collega un ulteriore ostacolo riguardante il fatto che non è facile stabilire con esattezza quando l’adescamento inizia e quando finisce perchè si tratta di un processo dinamico costituito da confini molto labili ed è a seconda di chi è la vittima che questo periodo può variare da alcune settimane a diversi mesi. In ogni caso vi è l’attitudine a definirlo in senso ampio come quell’attività consistente nel preparare un minore a un incontro reale con lo scopo di abusarlo sessualmente o di sfruttarlo.

Con l’avvento delle nuove tecnologie, però, non sempre è necessario che vi sia un contatto fisico con il minore: infatti grazie all’introduzione delle ICT, il cosiddetto groomer (il potenziale abusante) contatta il minore telematicamente ricercando la sua potenziale vittima in rete e, dopo averla selezionata, inizia a sedurla e manipolarla, vincendo le sue iniziali e naturali resistenze, al fin di compiere atti sessuali oppure a produrre materiale pedopornografico davanti alla webcam, anche in modo «seriale», senza che vi sia bisogno di un incontro reale.

 

 

1. Child (online) grooming nell’ordinamento italiano

Prima che entrasse in vigore la l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa, il reato di child-grooming non era punibile in quanto non esisteva una specifica norma penale nel nostro sistema giuridico: infatti, per esempio, la legge n. 269 del 3 agosto 1998 puniva comportamenti che venivano considerati come precursori di un fatto, l’adescamento, che all'epoca non era ancora stato definito né sanzionato penalmente.

La ragione principale di ciò riguardava la natura dogmatica del fenomeno: infatti, il tentativo di ottenere la fiducia o la collaborazione di un minore, o di proporre un incontro con finalità sessuali o di sfruttamento, non rientrava tra i tradizionali reati a sfondo sessuale previsti dal nostro sistema giuridico, in quanto mancavano i requisiti richiesti dalla normativa codicistica per il tentativo, cioè l'adeguatezza e la direzione non equivoca degli atti. Il legislatore aveva iniziato ad agire per sanzionare l'adescamento di minori prima ancora dell'entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote prevista nel luglio 2010, al fine di colmare la lacuna legislativa.

Durante la XV Legislatura, furono presentati numerosi progetti e disegni di legge per punire esplicitamente le pericolose condotte di adescamento di minori. Purtroppo, lo scioglimento anticipato delle Camere impedì la discussione e l'approvazione di tali provvedimenti.

Durante la XVI Legislatura, il governo Berlusconi-bis presentò un disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'adescamento dei minori. Dopo un lungo iter legislativo durato più di tre anni, il disegno di legge fu infine approvato dal Parlamento il 19 settembre 2012, con il sostegno di tutte le forze politiche.

In questo modo, furono finalmente attuate le disposizioni contenute nella Convenzione di Lanzarote e si previde l'introduzione di un nuovo articolo (609-undecies) nel codice penale per punire l'adescamento di minorenni.

 

 

2. Il delitto di adescamento (art. 609-undecies c.p.)

Con l'art. 4, lettera z, della legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante la «ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno», il legislatore italiano ha introdotto l'art. 609-undecies c.p., che punisce specificamente l'adescamento di minorenni.

Quest’articolo è collocato tra i delitti contro la libertà personale della sezione II del capo III del titolo XII (che raccoglie i delitti contro la persona), del libro II del codice penale e punisce «chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici con la reclusione da uno a tre anni se il fatto non costituisce più grave reato. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

La scelta del legislatore italiano di punire l'adescamento di minori sia online che offline è senz'altro da condividere: le tecniche di adescamento utilizzate online spesso si basano su quelle utilizzate nel mondo reale, come l'approccio amichevole, le lusinghe, le minacce o la coercizione. Inoltre, l'adescamento di minori è un reato grave che ha conseguenze a lungo termine sulla vittima, indipendentemente dal fatto che sia stato commesso online o offline. Pertanto, punire entrambe le forme di adescamento è coerente dal punto di vista politico-criminale e aiuta a proteggere meglio i minori da questo tipo di abuso.

Il legislatore italiano ha deciso di punire l'adescamento di minori già nel momento in cui il soggetto adescante cerca di carpire la fiducia del minore con l'obiettivo di commettere reati sessuali o di sfruttamento, senza richiedere la prova dell'effettiva accettazione della vittima.

 

 

3. Il bene giuridico tutelato

Secondo alcune posizioni della dottrina, l'art. 609-undecies c.p. tutela la «libertà di autodeterminazione dell'individuo» con particolare riferimento alla libertà sessuale e alla libera espressione della propria volontà. Tuttavia, un'ulteriore posizione ritiene che il bene giuridico protetto dalla fattispecie sia la «libertà e l'equilibrato sviluppo psico-sessuale della persona minore».

Quest'ultima posizione sembra cogliere meglio l'essenza dei reati contemplati dal delitto in questione, che, sebbene diversi tra loro, hanno tutti l'obiettivo di prevenire forme di abuso e sfruttamento che mettono seriamente in pericolo lo sviluppo fragile della personalità dei minori, che comprende anche le esperienze di natura sessuale. Il Preambolo alla Convenzione di Lanzarote esplicitamente sottolinea che lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori sono «destructive to children’s health and psycho-social development».

 

 

4. Il soggetto attivo

Il delitto di adescamento di minorenni può essere commesso da «chiunque». Tuttavia, alcune caratteristiche soggettive dell'agente potrebbero influenzare l'eventuale commissione del reato. In particolare, quando il minore ha un'età compresa tra i quattordici e i sedici anni e l'adescatore adulto agisce al solo fine di compiere atti sessuali con il minore consenziente, la situazione penalistica sarà diversa a seconda della relazione dell'adescatore con il minore.

Ad esempio, se l'adescatore è il catechista o l'insegnante del minore, avrebbe agito con l'intento di commettere il reato di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p., che richiede l'impossibilità di un valido consenso se il minore ha meno di 16 o 18 anni in caso di rapporto qualificato con il reo.

Al contrario, se l'adescatore è un perfetto estraneo, non sarebbe punibile per il delitto di adescamento perché avrebbe agito al fine di perseguire un fine lecito secondo l'ordinamento giuridico. Simili considerazioni valgono anche nel caso di adescamento tra minori coetanei o quasi coetanei, cioè quando il minore adescato ha almeno tredici anni e la differenza di età con l'adescatore non supera i tre anni. In tali casi, se le intenzioni dell'adescatore sono limitate a ottenere il consenso del minore per compiere atti sessuali, si tratta di un fatto che non rientra nel delitto di cui all'art. 609-quater c.p… Di conseguenza, ai sensi dell'art. 3 di quest'ultima norma, l'adescatore non sarà punibile ai sensi dell'art. 609-undecies c.p.122

 

 

5. Il soggetto passivo

Il soggetto passivo del reato di adescamento sessuale è il minore che ha meno di sedici anni. Tuttavia, il nostro legislatore non ha adeguato la definizione di tale soggetto passivo a quanto richiesto a livello sovranazionale dalla Convenzione di Lanzarote e dalla direttiva 2011/93/UE: l'art. 23 della Convenzione ha stabilito che il reato di «solicitation of children for sexual purposes» fosse applicabile solo ai minori che non avessero ancora raggiunto l'età stabilita dall'art. 18, paragrafo 2 della stessa Convenzione e cioè «the age below which it is prohibited to engage in sexual activities with a child».

Pertanto, sarebbe stato opportuno restringere il numero dei soggetti passivi ai minori che hanno meno di quattordici anni. Nonostante ciò, il legislatore italiano ha deciso di allargare la portata del reato in questione, includendo anche i minori di età superiore ai quattordici anni, ma che non abbiano ancora compiuto i sedici anni: questa decisione è condivisibile e coerente con la realtà criminologica, considerando anche che i minori di età inferiore a sedici anni sono particolarmente vulnerabili poiché sono ancora immaturi e incapaci di esercitare un pieno controllo sui propri istinti sessuali.

Per queste stesse ragioni, sarebbe stato appropriato includere anche gli incapaci tra i soggetti passivi del reato di adescamento sessuale, come proposto in alcuni progetti di legge. Anche se le fonti sovranazionali non richiedono agli Stati di tutelare gli incapaci dalla minaccia dell'adescamento, non si può negare che, a causa della loro situazione di svantaggio psichico, siano particolarmente vulnerabili alle insidiose pratiche di adescamento, soprattutto quando commesse online attraverso mezzi ingannevoli o minacciosi.

 

 

6. Artifici

Generalmente, per ottenere il «consenso» del minore e costringerlo a partecipare in modo artificioso ad attività di natura sessuale o che ne comportano lo sfruttamento, il seduttore utilizza tipicamente «artifici».

L'artificio consiste in una manipolazione o distorsione della realtà esterna, ottenuta attraverso l'astuta simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze reali, al fine di creare una falsa apparenza tangibile. L'agente deve ingannare attivamente, offrendo una rappresentazione della realtà o di alcuni suoi elementi che non corrispondono al vero. Poiché l'artificio è una «realtà camuffata», deve essere messo in atto attraverso una condotta attiva. Una semplice omissione (ad esempio, un groomer che non rivela la propria vera età o nasconde i propri scopi illeciti) non sarebbe in grado di alterare di per sé la realtà esterna.

Per essere rilevanti ai fini penali, tali artifici devono raggiungere un particolare grado di intensità e devono essere effettivamente in grado (ex ante) di ingannare il minore, inducendolo a «fidarsi» del soggetto adescante e mettendo concretamente in pericolo la sua libertà di scelta e autodeterminazione, altrimenti la condotta si dovrà considerare impune.

  

 

7. Lusinghe

Oltre agli artifici, esistono numerose altre modalità altrettanto pericolose e insidiose che vengono adottate dal groomer: recenti studi criminologici indicano che i predatori sessuali, spesso, utilizzano parole gentili, complimenti, frasi adulatorie, promesse d'amore, gratificazioni e attenzioni morbose e persistenti per conquistare la fiducia e l'amicizia delle loro giovani prede. Queste tecniche prendono il nome di «lusinghe». Il termine «lusinga» solitamente si usa al plurale e si riferisce ad ogni tipo di attenzione o adulazione utilizzata per attirare l'attenzione e la fiducia di qualcuno, con l'obiettivo di spingerlo a fare qualcosa o a comportarsi in un certo modo.

La definizione e la portata delle lusinghe nel reato di adescamento dipendono dalle caratteristiche specifiche del soggetto passivo a cui sono rivolte, come l'età, la maturità, la personalità e il contesto sociale. A differenza dei «raggiri», che possono essere diretti a una categoria di persone adulte e mature, le «lusinghe» rappresentano un contenuto comunicativo particolarmente efficace e ingannatorio quando rivolto ai minori, che sono più inclini, a causa della loro giovane età, inesperienza, immaturità e narcisismo, a cedere a questa subdola modalità di condizionamento psichico.

 

 

8. Minacce

Anche le «minacce» rappresentano una delle modalità di esecuzione che connotano il delitto di adescamento di minori: in particolare, durante le fasi avanzate del child-grooming, quando la vittima è già stata conquistata dal predatore sessuale e ha instaurato con lui una relazione «affettiva» o sentimentale, le minacce sono molto frequenti. Esse creano nel soggetto passivo il timore di subire un danno futuro, condizionando la sua libertà di autodeterminazione e influenzando il suo normale processo motivazionale.

Spesso accade che l'adescatore, dopo aver ottenuto da un minore delle immagini o informazioni compromettenti, lo costringa a compiere atti sessuali o a fornirgli altro materiale simile, minacciandolo di diffondere tale materiale in rete (il cosiddetto «revenge porn») o di inviarlo ai suoi genitori o amici. In questo caso, l'obiettivo del groomer non è quello di guadagnare la «fiducia» del minore, ma di costringerlo, attraverso l'uso di minacce, artificialmente a cooperare e compiere o subire determinati atti che altrimenti non avrebbe commesso (ad esempio inviare materiale pedopornografico, mostrare i propri organi genitali tramite webcam, realizzare esibizioni pedopornografiche, ecc.).

 


9. L'elemento soggettivo

L’art. 609-undecies configura un delitto a dolo specifico: è necessario che l’autore non solo agisca con la consapevolezza e volontà di porre in essere gli atti di adescamento (dolo generico), ma anche che lo faccia perseguendo lo specifico fine di commettere reati di natura sessuale (dolo specifico), come richiesto dalla norma. È importante notare che, nella dinamica dell'adescamento online, non è improbabile che si verifichino situazioni di ignoranza inevitabile sulla vera età della persona adescata. Internet è, infatti, il luogo in cui si creano identità fittizie, non solo da parte degli adescatori, ma anche da parte degli adescati stessi: ad esempio, potrebbe accadere che un adulto adeschi una tredicenne che si presenta su Facebook come una modella ventenne, con foto altrui, e che, a seguito della richiesta esplicita dell’adulto, confermi di essere la modella delle immagini visibili sul profilo. In questo caso, sarebbe difficile negare che l'adescatore si trovi in una situazione di ignoranza inevitabile quando la sua condotta si ferma alla fase di adescamento e viene denunciata dai genitori della ragazzina. Come già accennato più volte, per configurare un adescamento penalmente rilevante non basta il dolo generico sui suoi elementi oggettivi, ma è altresì richiesto che l'autore agisca «con l'intenzione di commettere reati come quelli previsti dagli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile) e 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)».

 

 

 

 

Bibliografia

  • De Bonis S., Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in Cadoppi A. – Veneziani P. (a cura di), Elementi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 2 – I reati contro la persona. Tomo II – I reati contro i soggetti deboli, Wolters Kluwer, Padova, 2023, pp. 104-116.

  • Salvadori I., L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia, Giappichelli, Torino, 2018.

  • Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), in Diritto penale contemporaneo, 2015, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1441990390VIZZARDI_2015a.pdf.

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