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Soggetti «essenziali» e «importanti» secondo la NIS 2: differenze e implicazioni

Immagine del redattore: Francesco MagagnaFrancesco Magagna

La direttiva UE 2555/2022, meglio nota come direttiva NIS 2, è stata recepita dal legislatore italiano con il decreto legislativo 138/2024 ed ha ampliato significativamente il perimetro di applicazione della normativa in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi rispetto alla precedente direttiva NIS 1. Tra le novità principali vi è la distinzione tra soggetti «essenziali» e soggetti «importanti»: si tratta una classificazione che incide sugli obblighi normativi e sulle misure di cibersicurezza da adottare.

 

 

1. Il livello di criticità dei settori

Al fine di comprendere quali soggetti sono considerati essenziali e quali, invece, sono considerati importanti, è necessario porre l’accento sul livello di criticità che la Direttiva attribuisce ai diversi settori economici.

In primo luogo, all’allegato I della Direttiva sono indicati i seguenti settori, i quali sono considerati «altamente critici»:

  • sanità (strutture sanitarie, farmaceutiche, centri di ricerca);

  • energia (produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità e gas);

  • pubblica amministrazione (enti pubblici che forniscono servizi essenziali);

  • trasporti (aereo, ferroviario, marittimo e stradale);

  • settore bancario e finanziario (infrastrutture di pagamento critiche);

  • settore idrico (fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano);

  • spazio (fornitori di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica);

  • settore digitale (fornitori di servizi cloud, piattaforme online, registri di domini).

In secondo luogo, l’allegato II della NIS 2 riporta quelli che vengono definiti «altri settori critici»: si tratta di ambiti rilevanti per l’economia e la società, ma con un livello di criticità inferiore rispetto ai settori menzionati poc’anzi. Tra questi rientrano:

  • i servizi postali e di corriere;

  • la gestione dei rifiuti;

  • la fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche;

  • la produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti;

  • le organizzazioni di ricerca;

  • talune specifiche fabbricazioni;

  • la fornitura di alcuni servizi digitali specifici (fornitori di mercati online, di motori di ricerca oppure di piattaforme di social network).

 

 

2. Soggetti essenziali e importanti: quali sono differenze?

La classificazione tra soggetti essenziali e importanti si basa sui predetti criteri di criticità del settore, oltre che su alcune soglie dimensionali, ossia parametri quantitativi relativi al fatturato o al numero di dipendenti.

In particolare, un soggetto è ritenuto essenziale se opera in un settore considerato ad alta criticità (vedasi l’allegato I della Direttiva) e soddisfa una o più delle seguenti condizioni, tali da farlo considerare una grande impresa:

  • occupa almeno 250 persone;

  • ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;

  • ha un totale di bilancio (ossia il totale dell’attivo patrimoniale) annuo superiore a 43 milioni di euro.

Sono altresì considerati essenziali, a prescindere dal superamento delle anzidette soglie:

  • i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i prestatori di servizi DNS;

  • i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si considerano medie imprese;

  • qualsiasi altro soggetto di cui al citato allegato I o II che lo Stato identifica come soggetto essenziale in conformità con la Direttiva. Nel dettaglio, l’Italia considera soggetti essenziali, indipendentemente dalle loro dimensioni, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri, le agenzie fiscali e le autorità amministrative indipendenti;

  • le «infrastrutture critiche» ai sensi della cosiddetta direttiva CER, ossia la direttiva UE 2557/2022. Si tratta di quelle infrastrutture che sono essenziali per il funzionamento del tessuto sociale ed economico: ne sono esempi le infrastrutture energetiche, sanitarie, bancarie, delle comunicazioni, bancarie, della sicurezza alimentare e di trasporto.

Un soggetto è invece ritenuto importante se, alternativamente:

  • opera in un settore considerato ad alta criticità ai sensi del citato allegato I e ha tra i 50 e i 249 dipendenti o un fatturato annuo tra 10.000.000,01 e 50 milioni di euro o un totale di bilancio tra 10.000.000,01 e 43 milioni di euro (dunque, si deve trattare di una media impresa, cioè un soggetto che supera i massimali per essere considerato una piccola impresa, ma non soddisfa le condizioni tali da farlo considerare una grande impresa);

  • opera negli altri settori critici di cui all’allegato II della Direttiva ed è considerato una grande impresa oppure una media impresa in base alle condizioni enunciate nel precedente punto (cioè, l’avere almeno 50 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro).

Ad ogni modo, la NIS 2 non si applica agli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa, del contrasto, dell'accertamento e del perseguimento dei reati.

 

 

3. Obblighi normativi e regime di vigilanza

La classificazione in soggetti essenziali e soggetti importanti determina il livello degli obblighi di cibersicurezza e la severità delle sanzioni in caso di inadempienza.

In particolare, i soggetti essenziali sono sottoposti a un regime di vigilanza più stringente, con controlli preventivi (ex ante) e verifiche continue da parte delle autorità competenti. Essi devono adottare misure di cybersecurity avanzate, segnalare tempestivamente gli incidenti e garantire la resilienza delle infrastrutture critiche.

Invece, i soggetti importanti, pur essendo soggetti a obblighi simili, hanno un regime di vigilanza meno rigoroso, con controlli prevalentemente ex post. Le autorità intervengono solo in caso di violazioni evidenti o segnalazioni di non conformità.

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