Originariamente il documento veniva definito dal celebre Carnelutti come «quell’oggetto materiale che è idoneo a rappresentare e/o a dare conoscenza di un fatto», le cui caratteristiche tipiche sono la materialità, l’unicità e l’inalterabilità oltre che la attitudine ad essere sottoscritto con firma autografa, ossia con un segno grafico in grado di imputare il documento ad un determinato soggetto e a riconnettervi le relative conseguenze giuridiche.
Con l’avvento delle nuove tecnologie il concetto di documento è stato riformulato giungendo così ad individuare il documento informatico.
Un primo tentativo di introdurre nel lessico giuridico italiano il termine “documento informatico” è stato l’art. 15, c. 2, l. 59/1997 – ora non più vigente – il quale disponeva che «gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge», facendo sì che il documento informatico veniva riconosciuta eguale dignità del documento analogico.
Attualmente il Reg. eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014) nell’art. 3, n. 35 dà una definizione di ”documento elettronico” inteso come «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva».
In Italia il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) nell’art. 1, lett. p, recependo il Reg. eIDAS, definisce il documento informatico come «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».
Il documento informatico, essendo una stringa di bit, presenta delle caratteristiche che lo distinguono nettamente da quello analogico, in quanto:
è privo di materialità e necessita quindi di un supporto fisico di memorizzazione;
è moltiplicabile in più originali,
è modificabile,
è sottoscrivibile solo con firma elettronica e
può essere integrato con ulteriori informazioni (c.d. metadati), che hanno la funzione di descrivere il documento, aggiungendo attributi collaterali.
Le caratteristiche appena descritte rendono evidente la necessità per chi intende avvalersi di un documento informatico di adottare comportamenti atti a garantirne l’integrità, l’inalterabilità, la sicurezza, la paternità e la data certa. Tutto ciò rientra nell’ambito della c.d. digital forensics, ossia la scienza che si occupa delle procedure di identificazione, raccolta, analisi, valutazione e presentazione dei dati informatici contenuti non solo su computer, ma su ogni dispositivo digitale, oltre che la conservazione per finalità probatorie.
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