Smartphone e prove digitali: quando lโaccertamento รจ non ripetibile
- Avv. Michele Accettella
- 19 nov 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 20 nov 2025
Nellโambito della computer forensics, lโoperazione di copia forense su dispositivi come hard disk, SSD, pendrive o altri supporti fissi รจ considerata, in linea di principio, un accertamento ripetibile, ai sensi dellโart. 359 c.p.p. Questo perchรฉ la copia forense, se correttamente eseguita, genera una copia bit a bit del dispositivo, tale da garantirne lโintegritร (tramite lโimpronta hash) e la sua riproducibilitร in qualsiasi momento, senza il rischio di alterare i file originali.
ย Nella mobile forensics, la situazione รจ sensibilmente diversa. I dispositivi mobili, come smartphone e tablet, presentano elementi hardware e software che rendono lโaccertamento spesso irripetibile, ex art. 360 c.p.p., anche se condotto secondo le corrette linee guida.
ย In primis, lโesecuzione immediata della copia forense su dispositivi mobili al momento del sequestro - prevista dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) per garantire la tempestiva conservazione della prova digitale - si scontra con tutta una serie di criticitร operative e tecniche che un simile adempimento comporta in ambito digitale.
Alcune di queste criticitร riguarderebbero, ad esempio, la necessitร di sblocco del telefono, che potrebbe richiedere giorni se non addirittura mesi, nonchรฉ lโimpossibilitร di eseguire le operazioni di acquisizione direttamente sul campo, considerato che i software ufficiali in ambito forense, oltre a non operare al di fuori delle postazioni su cui sono installati, richiedono ambienti di lavoro controllati, al fine di evitare possibili alterazioni di dati originari.
ย Inoltre, risulta estremamente complesso, se non del tutto impossibile, effettuare una copia fisica bit a bit del dispositivo mobile, soprattutto nel caso degli iPhone di ultima generazione, i quali consentono, generalmente, soltanto acquisizioni di tipo logico o del file system.
ย Senza contare che i dispositivi mobili, anche se posti in modalitร aereo e senza alcuna interazione da parte dellโutente, eseguono continuamente processi di sistema e applicazioni in background (come la generazione di file di log, aggiornamento dei timestamp, modifica dei metadati, cancellazioni di file temporanei, come nel caso dello svuotamento della cartella ยซEliminati di recenteยป, effettuata automaticamente dai sistemi Apple decorsi 30 giorni). Ciรฒ determina importanti conseguenze sul piano della digital forensics, in quanto anche la semplice accensione o lo sblocco dello smartphone possono alterare le evidenze digitali presenti, compromettendo, cosรฌ, lo stato originario del dispositivo.
Precisiamo che, ai fini di una maggiore completezza di acquisizione, potrebbe rendersi necessaria unโattivitร di analisi live del dispositivo, considerata lโimpossibilitร di acquisire lโarchivio chat di alcune applicazioni di messaggistica istantanea (quali Messenger, Instagram e Telegram), le quali conservano i propri contenuti direttamente sui rispettivi portali online. Anche tale operazione andrebbe ad alterare lo stato originario del dispositivo, con possibili modifiche ai log di accesso, alle sincronizzazioni, agli aggiornamenti, nonchรฉ alla ricezione di messaggi e notifiche.
ย In conclusione, alla luce di quanto esposto, รจ possibile affermare che le operazioni di acquisizione forense di un dispositivo mobile rientrino pienamente nellโambito dellโaccertamento tecnico irripetibile, di cui all'art. 360 c.p.p., con la conseguenza che dovranno essere rispettate le garanzie difensive previste dalla norma ed in particolare riguardo alla convocazione delle parti interessate - tra cui il difensore dellโindagato - durante tutte le fasi delle operazioni: dal sequestro e conservazione del dispositivo, alle operazioni di sblocco, fino allโacquisizione e analisi dei dati.
