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La pubblicazione di immagini e video online: il quadro giuridico tra copyright, linking ed embedding
In tema di pubblicazione di immagini e fotografie in rete, l’art. 90 della Legge sul diritto d’autore, n. 633 del 1941, prevede che ciascuna fotografia debba indicare il nome del fotografo (o della ditta di appartenenza ovvero del committente), l’anno di produzione e il nominativo dell’opera fotografata. In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione dell’immagine è considerata lecita e non comporta l’obbligo di corrispondere compensi all’autore.

Avv. Michele Accettella
19 genTempo di lettura: 2 min
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