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La pubblicazione di immagini e video online: il quadro giuridico tra copyright, linking ed embedding

Aggiornamento: 4 giorni fa

In tema di pubblicazione di immagini e fotografie in rete, l’art. 90 della Legge sul diritto d’autore, n. 633 del 1941, prevede che ciascuna fotografia debba indicare il nome del fotografo (o della ditta di appartenenza ovvero del committente), l’anno di produzione e il nominativo dell’autore dell'opera fotografata. In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione dell’immagine è considerata lecita e non comporta l’obbligo di corrispondere compensi all’autore, salvo che quest’ultimo riesca a dimostrare la malafede dell’utilizzatore.

Si tratta, tuttavia, di una prova particolarmente complessa, soprattutto quando le informazioni mancanti non risultino presenti neppure sul sito dal quale l’immagine è stata prelevata. In tale contesto, può ritenersi che l’autore, pur mantenendo la titolarità del copyright, abbia inteso rendere l’immagine liberamente fruibile.

È tuttavia necessario procedere con cautela: qualora l’immagine sia qualificabile come opera fotografica, in quanto dotata di un apprezzabile valore artistico o creativo, essa beneficia di una tutela piena ai sensi del diritto d’autore. In tal caso, l’assenza delle indicazioni previste non legittima automaticamente un utilizzo gratuito.

Diversa è l’ipotesi del ritratto di un personaggio pubblico, la cui immagine non può essere utilizzata senza il consenso dell’interessato, salvo che per finalità esclusivamente informative. Con riferimento alla condivisione di file video, va ricordato che, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), la condivisione o il collegamento a contenuti altrui tramite il proprio sito internet non integra una violazione del diritto d’autore, risultando, in linea generale, lecita.

Tale principio è stato esteso dalla CGUE anche all’attività di embedding, che consiste nell’incorporare sul proprio sito un video altrui mediante l’utilizzo del relativo codice embed (ad esempio, di un video presente su YouTube). In questo caso, il contenuto viene visualizzato direttamente sulla piattaforma utilizzatrice, a differenza del linking, che si limita a rinviare al sito web originario sul quale il materiale è ospitato. Secondo le più recenti pronunce della CGUE, l’attività di embedding non integra una violazione del diritto d’autore qualora abbia a oggetto un video già reso pubblico. Ciò muove dal presupposto che l’autore, rendendo il contenuto liberamente accessibile attraverso un altro sito, abbia scelto di divulgarlo, consentendone la fruizione da parte della generalità degli utenti. Affinché, tuttavia, le attività di ritratto di un personaggio pubblico o di embedding possano considerarsi pienamente legittime, è necessario che ricorrano determinate condizioni: il contenuto originario deve essere stato pubblicato online con il consenso del titolare dei diritti; il collegamento o l’incorporazione non devono rinviare a materiale illecito o pirata; inoltre, il sito di provenienza deve essere liberamente accessibile, non protetto da sistemi di autenticazione e privo di costi di accesso. Ne consegue che l’elusione di misure di protezione, quali quelle previste per contenuti riservati agli abbonati, risulta illegittima.

In conclusione, secondo la giurisprudenza europea, condizione essenziale affinché non si configuri una violazione del diritto d’autore è che l’attività di embedding, al pari di quella di linking, riguardi contenuti messi a disposizione della generalità degli utenti di Internet, senza limitazioni di accesso.

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