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Il fenomeno del cyberlaundering: breve analisi del sistema repressivo penale

8 lug
Tempo di lettura: 10 min

Aggiornamento: 25 set

1.    Introduzione

Per poter comprendere a fondo il fenomeno del cyberlaundering è necessario affrancarsi dall’immagine classica di riciclaggio di denaro che, seppur nella sua struttura ancora attuale, viene comunemente associata alla movimentazione di grandi somme di cartamoneta e al loro occultamento fisico. Parallelamente al processo di dematerializzazione della ricchezza e di evoluzione delle nuove tecnologie, è mutato anche il modus operandi delle organizzazioni criminali che, mosse dalla volontà di occultare la provenienza illecita del profitto nel modo più celere e sicuro possibile, hanno adottato nuovi e sempre più sofisticati meccanismi di riciclaggio capaci di ridurre il law enforcement risk ossia il rischio di subire conseguenze negative a seguito di attività investigative ispirate al motto falconiano follow the money, sfruttando le numerose opportunità che il cyber-spazio offre. Il ricorso al cyberlaundering, nelle sue svariate forme, permette al criminale di sfruttare tre importanti vantaggi:

  • la riduzione del pericolo intrinseco allo spostamento materiale del denaro per mezzo dei c.d. spalloni (soggetti dediti al trasferimento del denaro in paradisi fiscali) attraverso la completa informatizzazione delle operazioni;

  • la difficoltà nell’individuazione del locus commissi delicti (e, perciò, dell’autorità competente dotata di giurisdizione) grazie anche alla delocalizzazione delle condotte quando l’attività criminosa è realizzata in due o più Paesi;

  • l’anonimato che gli consente di operare costantemente con il “passamontagna indossato”.

 

 

2.    Il cyberlaundering

Il cyberlaundering può essere definito quale «fenomeno complesso che comprende l’insieme di tutte le attività illecite finalizzate a ripulire (letteralmente: lavare) non solo il denaro (moneylaundering), ma più in generale i capitali, i beni, i valori o le altre utilità di provenienza delittuosa ricorrendo a sistemi o mezzi elettronici o, meglio, cibernetici resi disponibili dalle TIC, che coinvolgono oggi soprattutto la rete» (L. Picotti, 2018). 

Ciò che interessa in questa sede è il particolare rapporto tra il riciclaggio informatico e la valuta virtuale, intesa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 231/2007, quale rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o un’autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta virtuale avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Nozione che deve oggi essere letta alla luce della più ampia disciplina europea che, con il Regolamento 2023/1114 (MiCAR), ha introdotto una disciplina armonizzata delle cripto-attività e dei relativi prestatori di servizi. 

Al pari del riciclaggio analogico, il cybericiclaggio si sostanzia in tre fasi essenziali: placement, layering e integration. La prima è funzionale al collocamento della somma di denaro proveniente da attività illecita nel sistema economico legale, attraverso plurimi depositi in conti correnti o in carte prepagate, idonei ad eludere gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (SOS) spesso con il coinvolgimento di terzi contatti di fiducia. Richiedendo lo spostamento fisico del denaro e l’interlocuzione con gli intermediari finanziari la fase di placementmanifesta una esposizione al rischio investigativo speculare a quella riscontrabile nei modelli di riciclaggio tradizionale. Il vero vantaggio criminale, pertanto, si riscontra nei casi di cyberlaundering integrale in cui, essendo il provento del reato già dematerializzato perché, ad esempio, frutto della contropartita corrisposta dalla vittima di ransomware, viene meno il ruolo di trasformazione del denaro contante in e-cash dell’attività di placement. Una volta depositata e dematerializzata la somma, questa, se non è stata convertita direttamente in criptovaluta per mezzo di ATM a ciò dedicati, viene, dagli exchange providers, trasformata in asset digitale pronta per essere ripulita e riconsegnata al termine dell’attività di riciclaggio. Esaurita l’attività di placement, centrale è la seconda fase di stratificazione che si sostanzia in una complessa rete di transazioni finanziarie, progettata con lo scopo di recidere il legame tra il provento e il reato consumato. Di rilevante importanza in questa fase è, dunque, l’attività dei mixers (o tumblers) propedeutica a spezzare il digital trail. Servizio, dunque, quello offerto dai mixer che incide nel rapporto tra input e output in quanto capace da un lato di aggregare le disponibilità provenienti da svariati users e dall’altro di frazionare e redistribuire tali importi attraverso nuove transazioni, indirizzi e tempistiche spesso differite, rendendo particolarmente ardua, sebbene non impossibile mediante tecniche di clusterizzazione, la correlazione diretta tra le disponibilità depositate in origine e quelle infine ricevute. Inoltre, in tema di responsabilità penale assume particolare rilievo la distinzione tra mixer custodial e non custodial basata sulla presenza o meno di processi di mixing automatizzati gestiti direttamente tramite software senza che vi sia custodia o presa in carico dei fondi da parte di un gestore. Da ultimo, ha luogo l’ultima fase che chiude il ciclo del riciclaggio attraverso il reimpiego del denaro ripulito, magari riconvertito in fiat money, in operazioni lecite.  

Per ordine di completezza, è importante sottolineare che il cyberlaundering è un fenomeno che non impone obbligatoriamente, ai fini della sua integrazione, il ricorso ai sistemi informatici extra-bancari e alle criptovalute. Oltre all’esempio di scuola del riciclaggio tramite smart cards, si pensi, a titolo esemplificativo, al denaro frutto di operazioni criminali collocato in un paradiso fiscale a seguito di una movimentazione mediante l’home banking. L’organizzazione criminale, in questo caso, attraverso il semplice certificato di deposito può ottenere l’erogazione di un mutuo per l’avvio di una attività imprenditoriale e realizzare quella che potremmo definire una vera e propria operazione win-win, in quanto l’organizzazione sa che se l’attività economica avviata fallirà l’istituto bancario certo si rifarà sulla somma depositata, ma al contempo potrà incassare denaro “pulito” dalla vendita sul mercato, ad esempio, dell’immobile o degli arredamenti. Pertanto, l’eterogeneità dei comportamenti criminali fin qui analizzati dimostra che siamo difronte ad una fattispecie multiforme che richiede non solo un costante aggiornamento criminologico, ma anche una particolare attenzione giuridica data l’assenza di una disposizione incriminatrice ad hoc all’interno del Codice penale.

 

 

3.    Profili penali

L’appetibilità criminale del cyberlaundering impone, dunque, di interrogarsi in che termini dette condotte vengano sanzionate e se le conclusioni a cui si giunge possano essere ritenute sufficienti e pertanto adeguate alla repressione penale del fenomeno in esame. In primis, è importante guardare al quadro generale che vede il legislatore italiano pioniere di un atteggiamento preventivo. Il sistema peer to peer, e perciò la mancanza di un intermediario bancario o finanziario che si traduce per la magistratura nell’assenza di un interlocutore affidabile incaricato di segnalare le operazioni sospette, ha spinto il legislatore nazionale ad emanare il D.Lgs. del 27 maggio 2017 n. 90 che da un lato ha esteso gli obblighi anti-riciclaggio, tra i quali quello di segnalazione delle operazioni sospette, anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale qualificandoli come operatori non finanziari e dall’altro imposto agli exchange providers l’iscrizione nel registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi.  Approccio quello italiano che è stato poi integrato e rafforzato da quello europeo che con la Direttiva 2018/843/UE ha incluso oltre agli exchange providers anche ai wallet providers ossia, ex art. 1, co. 2, lett.ff-bis D.Lgs. 231/2007, ad ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Detto ciò, oggi nell’attuale quadro normativo delineato dai D.Lgs. di adeguamento n. 129/2024 e n. 204/2024, in attuazione dei Regolamenti europei 2023/1114 (MiCAR) e 2023/1113 (TFR), i prestatori di servizio per le cripto-attività sono ricondotti tra gli intermediari bancari e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d’Italia e ai relativi obblighi antiriciclaggio imposti dalla legislazione nazionale. Tuttavia, nonostante l’apprezzabile assoggettamento agli obblighi antiriciclaggio e alla vigilanza della Banca d’Italia dei prestatori di servizio di cui sopra, è utile ricordare come tale disciplina si limita a presidiare una delle fasi prodromiche alla consumazione del reato senza porsi quale formula risolutiva definitiva del problema tenendo presente che il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto all’autore del reato presupposto è un fatto eventuale e non necessario.

Rispetto al riciclaggio informatico, come già ricordato, il Codice penale tace. Più precisamente, il ricorso alle piattaforme digitali per la consumazione del reato di riciclaggio o di autoriciclaggio digitale, non integrando alcuna fattispecie incriminatrice o circostanza aggravante specificamente dedicata, rileva solamente in sede di valutazione discrezionale della gravità del reato a norma dell’articolo 133 c.p. quale particolare modalità d’azione. Occorre perciò ricondurre la fattispecie concreta a quelle generali ed astratte disciplinanti altri delitti e valutarne la relativa sussumibilità. Il Codice penale nel libro II, Titolo XIII dei delitti contro il patrimonio agli articoli 648-bis e 648-ter.1 c.p. disciplina rispettivamente i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Quest’ultimo introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 186/2014, è una fattispecie di pericolo concreto, pluri-offensiva che punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 colui che in qualità di soggetto autore o concorrente del delitto presupposto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Tenendo presente la formulazione testuale dell’articolo 648-ter.1 c.p., dottrina e giurisprudenza di legittimità ritengono che le condotte tipiche del cyberlaundering possano essere sussunte nella fattispecie in parola. A conferma di ciò non solo la definizione dell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 125/2019, che descrive la valuta virtuale sia come mezzo di scambio per l’acquisto di beni o servizi che come strumento di investimento, ma anche numerose sentenze della Corte di Cassazione che riconoscono nell’impiego del denaro profitto del reato presupposto in criptovalute (cyberlaundering strumentale) un’attività speculativa. Con la sentenza n. 27023/2022, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione oltre a ribadire che il dettato normativo non individua un elenco formale di attività idonee alla consumazione del delitto, quanto piuttosto delle macro aree tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato al conseguimento di un utile con conseguente inquinamento del circuito economico, ha affermato che integra la fattispecie di autoriciclaggio l’utilizzo del denaro accreditato su un conto intestato alla piattaforma online di bitcoin per l’acquisto di criptovalute, da parte dell’autore della truffa a norma dell’articolo 640 c.p.. Pertanto, data la natura speculativa dell’attività di impiego del denaro in criptovaluta, se ne deduce che non possa trovare accoglimento l’obiezione basata sul comma quinto dell’art. 648-ter.1 c.p., il quale prevede una causa di non punibilità nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Sempre i giudici di legittimità, superando una contestazione difensiva volta a dimostrare l’incapacità decettiva della condotta tenuta dall’imputato, hanno riconosciuto nel sistema di permissionless la capacità di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Più precisamente, grazie alla pubblicità e alla permanenza delle transazioni nei sistemi di blockchain odierni, si può affermare che i sistemi di permissionless nongarantiscono all’user ipso facto l’anonimato in senso proprio, paragonabile all’agire “con il passamontagna indossato”, quanto piuttosto uno pseudoanonimato

Infine, è utile ricordare che può essere sussunto all’interno dell’art. 648-ter.1 c.p. anche il fenomeno già menzionato del cyberlaundering integrale in quanto la valuta virtuale (proveniente dalla commissione del delitto) può essere oggetto materiale sul quale cade la condotta auto-riciclatoria grazie alla locuzione «altra utilità» idonea a ricomprendere al proprio interno ciò che non è moneta legale o bene in senso civilistico.  

Detto ciò, l’extraneus ossia colui che non concorre nel reato presupposto e che, in ragione della propria qualità, agevola la realizzazione del proposito criminoso dell’intraneus, risponde a titolo di concorso nel reato di autoriciclaggio oppure a titolo di riciclaggio a norma dell’articolo 648-bis c.p.?  

La sentenza n. 17235/2018 della Corte di Cassazione, respingendo la tesi del concorso nel più lieve delitto di autoriciclaggio, ha ritenuto le condotte dell’extraneus riconducibili al delitto di cui all’articolo 648-bis c.p. sulla base di alcune argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili. La S.C. giustifica la sussunzione delle condotte dell’extraneus sotto l’ombrello dell’articolo 648-bis c.p. affermando che:

La diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite della dottrina a soggettività ristretta. […] In tema di infanticidio, si prevede un trattamento sanzionatorio diverso per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, in quanto tali riferibili soltanto alla madre (art. 578 c.p., comma 1), e per coloro che concorrono nel fatto di cui al comma 1 (art. 578 c.p., comma 2): la dottrina ha, in proposito, osservato che la possibilità del concorso di terzi estranei nel reato proprio c.d. a soggettività ristretta commesso dalla madre è stata si contemplata, ma sottoposta ad un regime così peculiare da contraddire i canoni basilari della disciplina del concorso nel reato.

In altri termini, la Corte di Cassazione ricorda che la scissione delle responsabilità penali in titoli di reato diversi per i vari concorrenti è un meccanismo già noto e consolidato nell’architettura del Codice penale. Inoltre, per i giudici punire a titolo di concorso l’extraneus si pone in contrasto con la volontà che ha mosso il legislatore del 2014 ad introdurre la fattispecie di autoriciclaggio. Infatti, quest’ultimo è intervenuto col fine di punire quelle condotte dell’autore o del concorrente del reato presupposto volte a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita e non certo con quello di attenuare la posizione di chi già prima del 2014 veniva punito a titolo di riciclaggio. 

Pertanto, se da un lato possiamo concludere che i soggetti coinvolti nella ripulitura informatica del denaro di provenienza illecita rispondono autonomamente di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio, dall’altro spetta ricordare che affinché essi possano essere chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 648-bis c.p. è necessario che sia data prova dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.  Richiamando quanto disposto, a proposito del rapporto tra reato di ricettazione e ipotesi contravvenzionale di acquisto di sospetta provenienza di cui all’art. 712 c.p., dalla Corte Suprema nella sentenza n. 12433/2009 sarà sufficiente la prova del dolo nella forma quantomeno eventuale purchè sia accertato che, ad esempio l’exchange custodial ossia colui che detiene direttamente o indirettamente le disponibilità e le chiavi necessarie alla gestione delle cripto-attività del cliente, non avrebbe desistito dal tenere la condotta anche qualora fosse stato certo della provenienza illecita del denaro. A fortiori non dovrebbe ritenersi integrato l’elemento soggettivo sulla base dell’accettazione del rischio di agevolare la condotta auto-riciclatoria desunta dalla intrinseca opacità del sistema di circolazione delle valute virtuali pena l’attribuzione di una responsabilità oggettiva mascherata in aperta violazione dell’articolo 27 della Costituzione. La valutazione della responsabilità dell’extraneus deve essere, perciò, condotta caso per caso, considerando non soltanto la natura del servizio prestato e il grado di controllo esercitato sulle cripto-attività, ma anche le concrete circostanze dell’operazione, le informazioni conosciute o conoscibili dall’agente e gli eventuali elementi dai quali desumere la consapevole accettazione della provenienza delittuosa delle utilità movimentate.

 

 

4.    Conclusioni

La sussumibilità del fenomeno di cyberlaundering nelle fattispecie incriminatrici di riciclaggio e autoriciclaggio dimostra una generale adeguatezza repressiva del sistema penale anche se non manca chi ne muove alcune critiche. I critici ritengono una occasione mancata l’omesso recepimento dell’art. 6, lett. b), della direttiva UE 2018/1673, il quale chiedeva ai legislatori nazionali di introdurre una circostanza aggravante qualora il reato sia commesso da un soggetto obbligato ai sensi dell’art. 2 della direttiva UE 2015/849 nell’esercizio di una attività professionale. Infatti, sebbene il Legislatore, con il D.Lgs. n. 195/2021, è intervenuto con un restyling della fattispecie di riciclaggio, ha ritenuto la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell’art. 648-bis c.p. già di per sé soddisfacente. Invero, il maggiore disvalore della condotta tenuta da un soggetto che oltre a svolgere una attività professionale sia anche sottoposto agli obblighi antiriciclaggio (come l’exchange e il wallet provider) sembrerebbe giustificare l’introduzione di una circostanza aggravante speciale.

 

 

 

 

Bibliografia

  • Apollonio A. Cyberlaundering di proventi mafiosi tra prassi criminale, investigazione e (lacune del) diritto penale in banche dati editoriali de Jure, 2023;

  • Bernasconi C. L’inafferrabile fisionomia del cyberlaundering in dis crimen articoli, 2024;

  • Croce M. Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy in sistema penale, 2021;

  • Picotti L. Profili penali del Cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio in rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2018;

  • Plantamura V. Parte II, capitolo XXII: Il cybericiclaggio in Cybercrime, Omnia trattati giuridici, 2023;

  • Razzante R. Parte III, capitolo V: Monete virtuali e diritto penale in Cybercrime, Omnia trattati giuridici, 2023.

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