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L’Intelligenza Artificiale al servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nella PA

Oggi sono sempre più numerosi i casi in cui le Pubbliche Amministrazioni fanno ricorso a tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) – espressione che, seppur non priva di ambiguità, consente di distinguerla dall’intelligenza propriamente umana – all’interno del più ampio processo di digitalizzazione della sfera pubblica. Tali strumenti mirano soprattutto a razionalizzare le procedure burocratiche, sia sotto il profilo temporale che in termini di precisione e completezza dei risultati.

Emerge infatti da uno studio condotto dalla Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) nell’ambito del progetto Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026, concluso nel mese di ottobre dell’anno passato, un quadro positivo circa l’utilità riscontrata da parte delle PA gestori di un pubblico servizio nell’implementazione di algoritmi di IA.

L’AgID, in tale contesto, ha anche messo a disposizione dei fruitori una proposta di Linee Guida circa l’adozione di dette tecnologie. Tale consultazione si è conclusa il 20 marzo 2025 e si attende, in esito, una versione definitiva delle stesse. Ebbene, i dati parlerebbero chiaro: 45 enti hanno dichiarato, nel questionario sottopostigli, di avvalersi di tale tecnologia, per una totalità di 120 piani da attuare nei prossimi mesi, dei quali ben 50 facenti parte del settore che in campo unionale gli stakeholders conoscono con l’acronimo «ESG» (Environmental, Social and Governance), ovvero progetti impegnati nei fattori del benessere sociale, della buona governance societaria, e, infine, della cura dell’ambiente in senso lato, mentre i restanti 50 progetti si attestano impegnati in altre ramificazioni.

 

 

2. L'IA nel Dipartimento delle Finanze

È oggi in arrivo un nuovo contributo dell’IA al sistema amministrativo e riguarda specificamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratterà di un software in grado di coadiuvare l’attività di monitoraggio da parte dell’ente finanziario Agenzia delle Entrate. A darne la notizia è stato il Direttore della Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Maria Teresa Monteduro, durante la presentazione tenutasi in occasione dell’evento ForumPA, del 20 maggio 2025.

Non si tratta solo di una vana proposta, priva di implementazione pratica, essendo la realizzazione del progetto affidata a Sogei, Società per Azioni Generale d’Informatica, già attiva da anni nel campo della digitalizzazione della PA e che ha riacquistato lo stato di società a prevalente partecipazione pubblica (nella specie pari al 100% del suo capitale sociale) nel 2002, dopo averlo perso nel 1997 a causa dell’acquisizione da parte di Telecom Italia. Sogei è la genitrice di progetti quali il Fascicolo Sanitario Elettronico, il Concordato Preventivo Biennale e la Dichiarazione Precompilata dei Redditi e, pur essendo formalmente associata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, collabora con gli altri Ministeri e referenti pubblici di spicco.

 

 

3. Il funzionamento dell’innovativo chatbot

A materializzare il software del quale si sta discutendo, sarà il modello del chatbot, incarnato da un’assistente virtuale che sfrutterà un sistema di messaggistica. Il software informatico, segnatamente, si avvarrà, come previsto nel documento presentato al citato convegno, di implementazioni quali, in primo luogo, quella di machine learning, una tecnologia avanzata e in uso ormai da qualche anno presso le principali piattaforme di ricerca, specie in quelle che si occupano del settore Fintech, in grado di accumulare una ingente quantità di dati e di informazioni, sfruttando una ricerca, per così dire, «incrociata» delle aggregazioni di dati, sia per quanto concerne la classe di appartenenza del contribuente, sia il collocamento dello stesso ad una data area geografica e il raffronto delle risultanze tra gli anni oggetto di verifica. Nello specifico, la dirigente Barbara Bratta ha specificato che la piattaforma si baserà sui dati in possesso a decorrere dall’anno 2004.

In aggiunta, il sistema permetterà altresì di analizzare i dati medesimi, dando la possibilità di ricavare, a partire da essi soltanto, schemi, mappe concettuali, grafici, ecc., nonché di fornire una risposta soddisfacente ad un problema attualmente riscontrato nella realtà.

Non solo machine learning, in quanto le funzioni del sistema si estenderanno anche ad altre due tecnologie di recente progettazione, quali, innanzitutto, la Retrieval-Augmented Generation (c.d. RAG), la quale consente una raccolta dei dati ulteriori rispetto a quelli che siano stati forniti in sede di prima installazione, fornendo il vantaggio di avere a propria disposizione notizie costantemente aggiornate. La seconda tecnica consiste, invece, nella possibilità per l’IA di comprendere e convertire i quesiti posti dall’operatore, via chatbot, e in linguaggio umano, in linguaggio di codici alfanumerici, tipicamente utilizzati nell’ambito della programmazione dei dispositivi informatici. Quest'ultima tecnologia funziona dunque grazie all’opera fornita dagli «interpreti di codice». Questa implementazione consentirà, pertanto, di svolgere operazioni matematiche, anche complesse, e di generare grafici, dei quali è indiscussa l’utilità ai fini statistici e, in particolar modo, in settori strategici, tra i quali rientra quello del bilancio pubblico.

Quella di cui si tratta è, a ben vedere, una IA che nel linguaggio dell’informatica viene definita come generativa, per distinguerla dalla tipologia tradizionale, dal momento che è capace di generare nuovi modelli e statistiche dalle informazioni a disposizione, assicurando comunque una riconducibilità ai database che ospitano documenti autorizzati, i quali sono circoscritti e non infiniti. Di rilievo, tra questi, è la Banca dati del Dipartimento della Giustizia Tributaria, legittimato dall’art. 20, comma 3, decreto legge n. 44 del 2023, e offerta agli uditori dell’edizione 2025 di ForumPA quale esempio di utilizzo dell’IA nella PA.

Infine, si collocherebbero all’interno delle funzionalità del machine learning dei modelli che presentano, allo stato odierno, potenzialità notevoli, quali i Large Language Models (LLM), già in uso presso l’applicazione ChatGPT, che saranno utilizzati per generare automaticamente risposte in una forma verbale e lessicale che ci si aspetterebbe comunemente da un essere umano. Per fare questo, i LLM sfruttano un grande archivio di testi e raccolte di informazioni, basandosi sui dati forniti dagli umani stessi per comprendere la loro capacità di pensiero e riprodurla. In questo modo è possibile, per l’IA, rispondere ai quesiti non più sotto forma di codici, bensì in un linguaggio a noi noto. Da ultimo, si mirerà ad una visualizzazione della piattaforma accessibile ai più, attraverso lo sviluppo di un design pensato per fornire agli utenti l’accesso immediato alle funzionalità disponibili.

I due interventi al ForumPA sono stati affiancati dalla trasmissione di tre video, che hanno fornito esempi didattici in merito ai vari ed eterogenei utilizzi del software, i quali possono spaziare dalla agglomerazione per fasce di reddito, alla quale si è affiancata altresì una analisi conclusiva da parte dell’assistente virtuale, che, come si evince, sarebbe in grado di generare da solo delle conclusioni a partire dai dati analizzati. In plus, l’aggregazione si basava, nei restanti videoclip, su dati demografici, quali l’età, che, come ragionevolmente affermato dalla oratrice, costituisce un «trend» al giorno d’oggi, in particolar modo nel nostro Paese, e la provenienza geografica. In questo, in particolare, si mostra una serie di grafici aventi come sfondo la cartina topografica italiana, mostrando in quali punti si concentra prevalentemente la ricchezza media nazionale sulla base dei dati IRPEF riferibili all’anno di imposta 2023. È da questo che emergono le principali migliorie del sistema, capace di fornire non solo un grafico che sia affidabile ed efficiente, dal momento che si basa esclusivamente sui database ufficiali a disposizione del Dipartimento delle Finanze, ma anche chiaramente leggibile all’operatore.

Per ora, inoltre, l’utilizzo del chatbot sarebbe limitato agli utenti alle dipendenze del Dipartimento, mentre a disposizione degli utenti privati residuano alcune piattaforme consultabili on-line sui siti web, in via gratuita o dietro pagamento di un corrispettivo, le quali si concretano in una assistenza immediata a quesiti di natura fiscale, tra i quali i più frequenti si registrerebbero nelle criticità legate all’interpretazione di fonti normative disciplinanti le modalità di compilazione dei documenti dichiarativi le varie forme di reddito. Tutto questo porta all’inevitabile esigenza di introdurre una formazione per il personale dipendente che sia incentrata sulla divulgazione informatica e sui modelli di base dell’IA.

 

 

4. Le criticità nell’impiego dell'IA

Naturalmente, il contesto che sta vivendo l’IA in molte professioni di matrice giuridica, e quindi non solo nel campo pubblicistico, è in nascente stato di evoluzione e questo conduce a numerosi effetti sfavorevoli nell’uso che della stessa si fa. Superfluo appare citare la recente ordinanza, emessa giusto nel mese di marzo, sul caso delle «pronunce fantasma», meglio conosciuto come fenomeno delle allucinazioni dell’Intelligenza Artificiale. Il Tribunale di Firenze, in punto di risoluzione della questione, ha avuto modo di affermare che la citazione di sentenze non esistenti in aula non produrrebbe alcuna conseguenza sul piano dello svolgimento processuale, in quanto la stessa non abbia provocato un idoneo convincimento nel giudice, o abbia altrimenti influito sulla regolare conduzione della fase processuale interessata, in virtù del principio del giusto processo, sancito a livello costituzionale dall’art. 111 Cost.

Ad oggi, nel nostro ordinamento, manca una regolamentazione generale rivolta all’utilizzo etico dell’IA da parte di esercenti la professione forense, e l’unica forma di un simile atto si può riscontrare nella Carta dei Principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense, promulgata dall’Ordine degli Avvocati di Milano, e dalla presentazione della quale è emerso un desiderio profondo di mantenere vivi la dignità della professione e il rispetto della deontologia forense. Tuttavia, il quadro appare positivo, dal momento che è al vaglio delle Camere il disegno di legge n. 1146 del 2024, approvato, con modifiche, nella Seduta del 30 giugno 2025 dalla Camera. Per quanto di nostra trattazione, all’uso dell’IA da parte dei «professionisti intellettuali» risulta dedicato soltanto l’art. 13, composto da poche righe distribuite su due commi, i quali affermano la necessità della prevalenza del lavoro umano su quello della macchina, oltre all’importanza dell’illustrazione delle procedure e dei relativi esiti al cliente onde preservarne il rapporto di fiducia, caposaldo del contratto di prestazione d’opera, di modo che l’eventuale suo venir meno rientri nella definizione di giusta causa, legittimando la controparte di un mandato difensivo a recedere, sulla base di un costante orientamento della Corte di Cassazione, confermato di recente con la sentenza n. 7180 del 2023.

La controversia domestica offre lo spunto per analizzare il secondo problema (più lieve) legato all’utilizzo dell’IA in campo fiscale, quale la incessante, almeno allo status quo, necessità di affiancamento da parte dell’utente persona fisica, essendo imprescindibile un controllo di quest’ultimo sulle soluzioni fornite dal software. Tale difficoltà viene affievolita dall’implementazione del modello di RAG il quale, consentendo una selezione e una menzione dei database utilizzati, limita il riscontro dell’user alla corrispondenza e verosimiglianza rispetto al contenuto dei documenti ufficiali, fornendo, inoltre, allo stesso, la possibilità di ripercorrere la logica seguita nel ragionamento.

Le difficoltà con le quali ci si scontra sul terreno dell’IA sono molteplici e coinvolgono, quando si tratta di dispositivi in uso ai settori pubblici, in primis la conservazione dei dati denominati personali, la quale deve avvenire nel rispetto, segnatamente, delle disposizioni dettate dal Reg. UE n. 679 del 2016, c.d. GDPR. Si fa riferimento, nello specifico, ai principi di «liceità, correttezza e trasparenza», ex art. 5 del Regolamento, e alle conseguenti responsabilità alle quali sono esposti gli organi che per finalità istituzionali siano deputati alla gestione dei dati interessati dal trattamento, forniti, in principio, da soggetti privati previo loro esplicito consenso.

 

 

5. Conclusioni

In dottrina, non mancano le voci oppositrici all’ingresso dell’IA nei sistemi di accertamento e riscossione dei crediti di natura tributaria, contrapposte a chi, all’inverso, auspica un monitoraggio più accessibile e velocizzato delle fonti legittimanti il credito, anche in virtù dell’attuazione del Decreto c.d. semplificazioni, n. 76 del 2020, il quale prevede specificamente una nuova rinascita per il campo della fiscalità.

Con rammarico, si ricorda al lettore che l’IA sinora illustrata è frutto, ad oggi, di un’idea puramente teorica, nonostante l’impegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché della Società per Azioni preposta all’incarico, di implementare complessivamente l’inserimento e l’utilizzazione di tecniche digitali nella PA, specie per quanto concerne la gestione dei dati e le procedure di decisione, le quali spesso si scontrano con una dilatazione non sostenibile dei tempi.

Le sfide che notoriamente si connettono all’impiego delle tecnologie succitate ci mantengono in un atteggiamento, già intrinseco nell’essere umano, di diffidenza verso tutto ciò che non ci è comune e che non sappiamo controllare, in particolar modo in un patologico ed eventuale caso di deragliamento rispetto alle ordinarie finalità impartite a tali strumenti. Per tale ragione, è raccomandabile un ingresso graduale nel settore pubblico, e, nello specifico, in un campo così delicato come quello tributario, che necessita tuttora di importanti cambiamenti, come ha recentemente dimostrato l’iter di approvazione della Legge Finanziaria n. 207 pubblicata il 30 dicembre 2024, la quale, con la delusione dei più, non si è discostata di molto dai precedenti principi della disciplina.

 

 

 

 

Bibliografia


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