Tamquam non esset: no al valore probatorio per le conversazioni con ChatGPT
Aggiornamento: 27 ago
Con ordinanza del 20 febbraio 2026 (v. testo integrale in calce), il Tribunale di Ferrara si è pronunciato su un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ex art. 696-bis c.p.c.), nell’ambito del quale il difensore della parte ricorrente ha prodotto come prova, formalmente rubricandola «doc. 10», un estratto di conversazione intercorsa con il chatbot ChatGPT. Tale utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) è del tutto inedito: se è infatti vero che l'impiego di sistemi di IA da parte dei professionisti forensi nel processo non è una novità – come testimoniano i precedenti dei Tribunali di Firenze e Torino –, lo è invece la scelta di utilizzare una conversazione con un chatbot come prova.
Riguardo a tale condotta la posizione del Giudice è stata netta: la conversazione con ChatGPT non può essere considerata una «prova» nel senso processual-civilistico del termine. Ancora più precisamente, tale conversazione va qualificata tamquam non esset — come se non esistesse — in quanto manca dei requisiti necessari ad essere considerata persino come prova atipica. Il Giudice ha infatti evidenziato come mancassero vari requisiti perché quella produzione potesse essere considerata una prova, precisamente:
Il documento prodotto dall’avvocato è parziale e fuorviante in quanto mancante del quesito originario (prompt) da cui ha avuto origine la conversazione;
Non è presente, all’interno del ricorso, l’indicazione dello scopo della produzione e la sua valenza probatoria: ciò impedisce una valutazione sulla concreta utilità della stessa;
I riferimenti citati all’interno della conversazione sono inconferenti rispetto al caso di specie.
Nonostante ciò, il Giudice ferrarese ha deciso di non irrogare sanzioni cogliendo invece l’occasione per trasformare il caso in un'opportunità di riflessione tanto sui rischi legati all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale, quanto sulle corrette e responsabili modalità di impiego degli stessi.
Le succitate sentenze di Firenze e Torino hanno costituito il punto di partenza dell'argomentare del Giudice che le ha utilizzate al fine di ricordare l’ormai accertata inaffidabilità dei sistemi di IA nell’ambito della ricerca ed elaborazione di precedenti giurisprudenziali. Tali strumenti restano infatti esposti alle c.d. allucinazioni artificiali, che si verificano allorquando un sistema di IA si trovi a dover rispondere al comando impartitogli dall’utilizzatore ma non abbia i dati necessari per farlo: in quel caso il sistema userà i dati a sua disposizione e le informazioni fornite dall’utilizzatore per generare una risposta – output – totalmente inventata al solo fine di compiacere l’utente ed evitare un’ammissione di non conoscenza. Viene quindi evidenziato il ruolo di mero supporto che tali sistemi debbono avere nei confronti dell’attività professionale ed intellettuale dell’avvocato che deve restare sempre prevalente rispetto all’apporto fornito dalla macchina.
Prosegue il Giudice nel suo argomentare richiamando i principi stabiliti dall’AI Act (Regolamento UE n. 2024/1689) in tema di supervisione umana (human oversight) e utilizzo responsabile dell’IA (responsible AI) che rimarcano come sia assolutamente necessario che l’utilizzatore umano rimanga non solo all’interno del ciclo di utilizzo e di controllo dell’IA ma si ponga al centro dello stesso (human in the loop) in modo tale da garantire un utilizzo dell’IA preciso, sicuro, responsabile ed etico. Tali principi, ricorda il Giudice, sono stati consacrati a livello sovranazionale e sono quindi suscettibili di trovare applicazione diretta nel nostro ordinamento per via del combinato disposto degli articoli 11 e 117 della Costituzione. Vi è inoltre da considerare che con l’emanazione della L.n. 2025/132 – Legge italiana sull’IA – lo Stato ha non solo recepito tutti gli obblighi derivanti dall’AI Act ma ne ha anche introdotto al contempo dei nuovi in merito all'utilizzo delle IA nelle professioni intellettuali. Di ciò è conferma l’art. 13, co. 1, della L. n. 2025/132 dove viene espressamente stabilito che «L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera».
Da ultimo, viene ricordato come i sistemi di IA, particolarmente i chatbot, siano strumenti nelle mani di chi sceglie di utilizzarli e che, per tale ragione, non è ammissibile che «le loro risposte possano assurgere a prova di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio».
Quale lezione trarre da questa pronuncia? Il caso deciso dal Tribunale di Ferrara il 4 marzo 2026 ci ricorda ancora una volta che l'IA può e deve affiancare il professionista, ma non può mai sostituirne il giudizio e l’operato. Tentare di elevare una conversazione con un chatbot al rango di prova processuale, ad oggi, risulta inammissibile oltre che pericoloso ai fini di una possibile azione ex art. 96 c.p.c. L'AI Act, la Legge italiana n. 2025/132 e la giurisprudenza richiedono che l'essere umano resti sempre al centro del ciclo di utilizzo e di controllo della macchina. L’utilizzo dell'IA deve essere quindi diligente: ciò significa interrogarla con consapevolezza, verificarne gli output e assumersi la piena responsabilità professionale di ciò che si produce.





Commenti